lunedì 9 marzo 2009

MODULO DI ADESIONE


mercoledì 18 febbraio 2009


Statuto

"Associazione per la Sinistra della Tuscia"

Articolo 1 – Denominazione e scopi
E' costituita l'associazione politica e culturale " Associazione per la Sinistra" di Viterbo. E' un'associazione mista di donne e uomini, ragazze e ragazzi.
E' un’associazione antifascista, democratica,antirazzista, autonoma, laica, multietnica, ambientalista, pacifistica, nonviolenta, e si ispira agli ideali della Resistenza e della Costituzione Repubblicana. E’ aconfessionale.
E' aperta a tutti coloro che, prestando volontariamente e con senso di responsabilità le loro attività ed energie, intendono vivere insieme le loro esperienze culturali, politiche, formative, intendono impegnarsi contro ogni forma d'illimitato sfruttamento e di dominio sul non vivente, e contro ogni forma di solitudine, di emarginazione di sfruttamento e di dominio sul vivente, umano e non.

Articolo 2 – Sede
L'associazione ha sede in Viterbo. La sede potrà essere trasferita con delibera a maggioranza semplice dell'assemblea. L'associazione può aprire o chiudere sedi secondarie o sezioni mediante delibera del consiglio direttivo.

Articolo 3 – Durata
La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 4 - Finalità dell'associazione
L’Associazione per la Sinistra è un'associazione politica e culturale, senza fini di lucro, che persegue la promozione e la pratica dei valori di partecipazione, libertà, uguaglianza, solidarietà, accoglienza, equità, nonviolenza e della pace nella vita politica, civile, sociale e culturale.
Essa, in particolare si propone l'obiettivo di contribuire all'unità di tutte le forze politiche, civili e sociali che si richiamano ai valori storici della Sinistra e che attraverso i movimenti che si impegnano per la pace, i diritti civili, la dignità nel lavoro, la pari dignità di genere, la difesa dell'ambiente, propongono e sostengono politiche alternative al neo-autoritarismo sul piano politico e istituzionale e al neoliberismo sul piano economico.
Promuove nelle varie forme consentite dalle leggi le politiche di partecipazione e integrazione sociale come elementi cardine della vita pubblica. L’Associazione è aperta ai soggetti collettivi di tipo associativo, ai partiti, ai movimenti ed alle donne e agli uomini che intendano perseguire gli scopi indicati all'articolo 4 e 5 e nella Carta di intenti.
La sua organizzazione politica si configura come una rete policentrica e non persegue la finalità di strutturarsi e costituirsi essa stessa in partito politico. L'associazione non persegue scopi commerciali né ha riferimenti di ordine religioso.
Essa promuove - a partire dai bambini e dalle bambine e dalle persone diversamente abili - il diritto di ciascuno/a ad accrescere le proprie conoscenze ed il proprio sapere; ad accedere all'informazione; alla libera espressione culturale ed artistica; a conoscere il mondo viaggiando; a vivere con rispetto il rapporto con la natura e a godere di aree naturali e spazi verdi liberi e liberati dalla speculazione edilizia e dal consumo del territorio; ad utilizzare liberamente il proprio tempo non occupato dal lavoro; a scoprire ed esprimere se stessi, il proprio corpo e la propria sessualità; a seguire le proprie scelte di vita ed a vivere la propria ricerca della felicità.
Essa promuove la libera circolazione delle persone e delle idee attraverso tutte le frontiere.
Essa ripudia la violenza e ogni forma di sopraffazione e oppressione nei rapporti tra Stati, classi, gruppi sociali, etnie, sessi, individui, all'interno delle famiglie, delle comunità ed istituzioni di ogni tipo e si propone di promuovere la nonviolenza come prassi condivisa per la risoluzione dei conflitti.
Essa promuove azioni volte a garantire un futuro alle nuove generazioni preservando l'ambiente contro ogni sfruttamento irrazionale ed illegittimo del territorio, contro ogni forma di speculazione, contro ogni scelta che attenti alla qualità della vita e che pregiudichi il diritto a beni ambientali e a bellezze naturali, paesaggistiche, storiche, archeologiche, artistiche incontaminate.
Promuove un consumo critico e consapevole della finitezza delle risorse naturali per affermare i principi di un’altra economia basata sul rispetto della vita degli animali, sul riciclo ed il riutilizzo dei beni consumati, sulla lotta agli sprechi e all’illimitato sfruttamento di risorse viventi e non.
L'Associazione persegue il disarmo, la riconversione dell'industria bellica e dell'apparato militare, la smilitarizzazione, la diffusione delle idee e della pratica dell'obiezione al servizio militare e della difesa popolare nonviolenta ed il ripudio di ogni modello di difesa che preveda azioni militari fuori dal territorio italiano.
Essa è impegnata ad affermare i valori della pace e della cooperazione internazionale tra tutti i popoli, oltre ogni frontiera, in un nuovo sistema di relazioni internazionali basato sul riequilibrio del profondo divario tra il nord ed i sud del mondo, a fianco degli oppressi e dei popoli che lottano per la propria liberazione; contro i regimi di apartheid, contro i nuovi e vecchi imperialismi economici, culturali, militari, per la cessazione del commercio di armi e contro ogni forma di embargo economico che colpisca i popoli ed i loro processi di autodeterminazione politico - sociale.

Articolo 5 – L’associazione per le giovani generazioni.
L'associazione si prefigge anche di: 1) contribuire a realizzare una riforma della politica che assuma la questione giovanile, garantendo una determinante partecipazione dei giovani alle scelte che interessano il mondo giovanile; 2) studiare, individuare, mettere a disposizione gli strumenti e quant'altro sia utile per affrontare i processi adolescenziali di differenziazione, di ricerca di autonomia e di identità, anche al fine di prevenire i fenomeni di devianza minorile e giovanile; 3) costruire un'autonomia dei saperi capaci di criticare e trasformare i modelli organizzativi storicamente determinati nelle istituzioni, nel mondo del lavoro, nella scuola, nella famiglia, segnati da forme centralizzate, gerarchiche, verticali che ostacolano l'esprimersi delle forme di protagonismo giovanile, al fine di rivendicare ed ottenere spazi e poteri; 4) favorire e garantire l'autodeterminazione, la soggettività e l'emancipazione politica e culturale delle nuove generazioni lottando per un diritto allo studio qualificato, una scuola ed un'università pubbliche, alla portata di tutti, aperte, libere ed indipendenti; 5) favorire la conquista di spazi interamente gestiti da giovani per praticare in forma collettiva, nel tempo non occupato dallo studio e dal lavoro, gli ideali e le varie espressioni di creatività culturale ed artistica di una giovane generazione, per far emergere ed affermare, - contro ogni forma di dipendenza da sostanze stupefacenti, dalla tecnologia, dai mass media - esperienze giovanili musicali, teatrali e artistiche di base che non dispongono di circuiti avviati e luoghi idonei ad una loro crescita; 6) favorire l’occupazione ed il conseguimento di un salario minimo garantito e di tutte quelle forme di contributo che, - in un rinnovato rapporto solidaristico tra giovani, chi lavora e chi è pensionato-, valgano a sostenere le giovani generazioni nella ricerca d'indipendenza per assicurare un'occupazione libera da ogni forma di raccomandazione e di ricatto; 7) promuovere azioni per la tutela dei diritti dei/lle giovani lavoratori/trici nei luoghi di lavoro e per un'affermazione delle loro esigenze ad un ambiente salubre, allo sviluppo e al riconoscimento della propria professionalità, ad un tempo liberato dal lavoro per la crescita delle proprie conoscenze, per partecipare alla vita pubblica, per vivere un tempo giovane, un tempo delle ragazze, un tempo del pensarsi, irriducibili all'orario di lavoro; 8) diffondere tra i/le giovani i valori e la pratica della solidarietà internazionale e tra singoli, dell'antirazzismo, dell'antimilitarismo.

6 - Attività dell'associazione
Tutte le attività associative si svolgono in conformità ai principi e alle finalità del presente Statuto.
L’allegata "Carta d'intenti" costituisce il documento politico-programmatico di riferimento per le attività associative.
Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione: promuove e collabora ad attività editoriali e pubblicazioni, svolge attività di ricerca in collaborazione con enti, con soggetti associativi e non; promuove, da sola o con altri soggetti e/o enti, studi, convegni, seminari, incontri su problemi sociali e politici locali e non, manifestazioni artistiche, culturali, incontri ed ogni altra iniziativa idonea a realizzare le attività statutarie.
Può stringere rapporti di collaborazione e di adesione con altre organizzazioni italiane e/o straniere che perseguano, anche in parte, analoghe finalità sociali.
L’associazione per la Sinistra può stipulare con associazioni, movimenti, comitati, fondazioni, o centri culturali, patti associativi, stabilendo, nel rispetto della reciproca autonomia, forme particolari di rapporto e di accordo su programmi specifici ed obiettivi da stabilirsi di volta in volta con i partner.
L’organizzazione dell’associazione può configurarsi come una rete policentrica e non persegue la finalità di strutturarsi e costituirsi essa stessa in partito politico.
Articolo 6 - I soci fondatori
I soci fondatori dell'associazione provvedono ad eleggere in sede di prima della riunione dell'Assemblea dei soci: il Presidente dell'associazione, il Segretario, il Comitato dei garanti, il Tesoriere e il Consiglio Direttivo, organi descritti negli articoli 9,10,11,12,13 e 14 del presente Statuto.
Sono soci fondatori dell' Associazione per la Sinistra di Viterbo le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo dell'associazione.
Saranno considerati "soci fondatori" oltre i comparenti all'atto costitutivo coloro che aderiranno all'Associazione entro i primi 30 giorni dalla elezione degli organi di cui al presente articolo.

Articolo 7 - I soci ordinari
L’adesione all’Associazione è consentita alle persone fisiche.
Ciascun socio ha diritto di voto. Il numero dei soci è illimitato.
Possono diventare soci coloro che dichiarino di riconoscersi nelle finalità dell'Associazione impegnandosi ad accettarne lo Statuto e ad attenersi alla Carta d'Intenti dell'Associazione per la Sinistra, nonché – salvo il diritto al dissenso - alle deliberazioni che regolamentano la vita sociale.
La quota di adesione dei soci viene proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall’Assemblea dei soci.
I soci sono tenuti al pagamento della tessera sociale con il regolare versamento della quota di adesione annuale e delle quote d'integrazione straordinaria della cassa sociale, decise dall'Assemblea su proposta del tesoriere.
Sulla domanda di adesione il Consiglio Direttivo provvede entro 30 giorni.
Se non diversamente comunicato, trascorso il predetto termine, la richiesta è automaticamente accolta.
I soci ordinari partecipano alle attività dell'associazione e hanno diritto di parola e di voto nell'Assemblea dei soci.
Ogni socio ha diritto di manifestare, anche pubblicamente, il proprio dissenso.

Articolo 8 - I soci onorari ed il Presidente onorario
Acquisiscono il titolo di soci onorari, mediante delibera del Consiglio Direttivo e/o dell'Assemblea dei soci, coloro i quali abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o in campo politico, civile, culturale e sociale nello spirito dello Statuto e della "Carta d'Intenti" dell'associazione.
I soci onorari hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.
Per le stesse motivazioni, legate agli alti meriti in campo politico, civile e culturale, il Consiglio Direttivo e/o l'Assemblea dei soci possono attribuire la carica di Presidente onorario dell'associazione.

Articolo 9 - Gli organi dell'associazione
Sono organi dell'Associazione per la Sinistra: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario (che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento), il Comitato dei garanti, il Tesoriere.
Gli organi dell’Associazione, a tutti i livelli, si sforzano di raggiungere una sintesi attraverso la partecipazione e la ricerca del consenso, perseguendo l’obiettivo dell’efficacia concreta di ogni loro attività; i loro lavori – con orari di apertura e chiusura prefissati tenendo conto delle esigenze di tempo di soci e socie - sono sempre pubblici ed aperti anche ai non iscritti all'associazione, salvo decisione diversa adottata dall'organismo stesso in sede di convocazione e fatte salve le sedute del Comitato dei Garanti nell’esercizio dei poteri disciplinari.

Articolo 10 - L'Assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci, discute e delibera le linee di indirizzo politico generale dell'associazione ed approva il bilancio preventivo e consuntivo. L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
E’ convocata a cura del Consiglio Direttivo con annuncio scritto ad ogni socio, contenente l'o.d.g. con i punti da trattare, almeno ogni sei mesi secondo il calendario deliberato entro il 31 gennaio di ogni anno nella seduta per la approvazione del bilancio consuntivo.
La convocazione deve avvenire mediante avviso da inoltrare via fax, mail o SMS, quindi affisso nei locali della sede almeno 10 giorni prima dell'adunanza che può tenersi anche al di fuori della sede sociale, purché nella Provincia di Viterbo.
L'Assemblea ordinaria, convocata ogni anno entro il 31 gennaio per l'approvazione del bilancio consuntivo, delibera sul residuo attivo di bilancio da devolvere per il 10% al fondo di riserva, per il resto in iniziative politiche, sociali e culturali e per la dotazione di idonee strutture sociali.
Entro il 28 febbraio di ogni anno l’Assemblea discute ed approva il programma di attività per l'anno sociale ed il relativo bilancio di previsione.
L'Assemblea dei soci delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
Ogni due anni, provvede ad eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Comitato dei Garanti, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere e, se necessario, ad aggiornare la allegata “Carta di Intenti”.
L'Assemblea nomina a presiederla uno dei soci presenti.
Le deliberazioni dovranno esser trascritte sul libro dei verbali a cura di un socio con funzioni di segretario nominato dal presidente.
La prima riunione dell'Assemblea dei soci dovrà essere convocata dal Presidente entro un mese dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'associazione.
In seduta straordinaria, l’assemblea è convocata entro 20 giorni dalla richiesta avanzata da almeno 1/5 dei soci i quali, in caso di mancata convocazione, con avviso al Comitato dei Garanti, possono procedere all’autoconvocazione, utilizzando i beni sociali all'uopo necessari.
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più 1 dei soci.
In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza di essi sulle questioni poste all'ordine del giorno.
L’assemblea può riunirsi in seconda convocazione anche nello stesso giorno di convocazione della prima, purché con almeno un’ora di differenza.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto su richiesta di 1/10 dei presenti e nel caso di elezioni delle cariche sociali.

Articolo 11 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 6 a 12 membri eletti dall'Assemblea dei soci, che può rideterminarne anche il numero dei componenti, e dura in carica due anni.
Il Consiglio Direttivo è composto dai responsabili dei gruppi di lavoro e d'iniziativa in cui si articola il corpo sociale e proposti in sede di assemblea dei soci.
Ne fanno parte di diritto il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere
Il Presidente designa un responsabile coordinatore di ciascun gruppo di lavoro che cura la preparazione delle iniziative del gruppo e dell'Associazione.
L’incarico di responsabile coordinatore è regolato dal criterio di rotazione.
I coordinatori sono responsabili di fronte all'Assemblea.
Da essa e dai rispettivi gruppi possono essere revocati e sostituiti in caso d'inattività o di condotta contrastante con le finalità statutarie.
Il Consiglio Direttivo è l'organo che contribuisce ad elaborare ed attuare l’indirizzo politico ordinario dell'associazione secondo i principi e le finalità dello Statuto, della Carta di Intenti e secondo le linee politiche generali stabilite dall'Assemblea dei soci.
Il C. D., presieduto dal Presidente, dal segretario o da un socio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; esamina il bilancio consuntivo redatto dal Tesoriere e compila i progetti per l'impiego dei residui di bilancio da sottoporre all'Assemblea; predispone il programma di attività per l'anno sociale ed il relativo bilancio di previsione; autorizza la stipulazione degli atti di ogni genere strumentali all'attività sociale; dà il parere circa l'ammissione, la sospensione e la espulsione dei soci; favorisce la partecipazione dei soci alle attività sociali.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da inoltrare via fax, mail o SMS, quindi affisso nei locali della sede, o in altra diversa forma che garantisca comunque la notizia della convocazione ai componenti almeno 3 giorni prima dell'adunanza, che può tenersi anche al di fuori della sede sociale, purché nella Provincia di Viterbo.
Con le stesse modalità è convocato dallo stesso Presidente, su richiesta dell'Assemblea ovvero su richiesta di 1/10 dei soci, o su richiesta di 1/3 dei membri del Direttivo, nei 20 giorni successivi dal ricevimento della richiesta.
In caso di inerzia, il Consiglio Direttivo, previo avviso al Comitato dei Garanti, si autoconvoca su iniziativa di 1/3 dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 12 - Il Presidente ed il Segretario
Il Presidente rappresenta politicamente l'associazione e ne promuove gli orientamenti sulla base delle linee politiche determinate dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo.
Convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, secondo le modalità dello Statuto.
Può incaricare i membri del Consiglio Direttivo di specifiche responsabilità operative – ovvero come responsabile di un gruppo di lavoro - nei vari campi di attività politica dell'associazione.
Il mandato del Presidente dura due anni e può essere rinnovato per una volta.
Il Segretario coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento esercitando le medesime funzioni di rappresentanza.
Il suo mandato dura due anni e può essere rinnovato per una volta.
Non può essere eletto alla carica di Presidente chi ricopre cariche amministrative o politiche elettive o cariche in organi di altri enti, pubblici e non.

Articolo 13 - Il Comitato dei Garanti
Il Comitato dei garanti è composto da 3 a 5 membri eletti dall’Assemblea dei soci ogni tre anni.
Il Comitato dei Garanti vigila sul rispetto dello Statuto e si esprime ufficialmente sulla corretta interpretazione delle regole statutarie, intervenendo anche in via preventiva per evitare l’insorgenza di conflitti tra soci.
Esso interviene in via sussidiaria in caso di inerzia nella convocazione degli altri organi dell’Associazione.
Il Comitato dei Garanti può erogare le sanzioni del richiamo scritto, della sospensione, della espulsione, con criterio proporzionale alla gravità della violazione delle norme statutarie o alla gravità dei danni, materiali e non, provocati all’immagine o al patrimonio dell’Associazione o dei suoi organi, nonché provocati alla reputazione, alla persona, al patrimonio dei suoi soci, prescrivendo anche misure riparatorie.
Il procedimento disciplinare ha inizio su richiesta scritta di qualsiasi socio e termina con provvedimento scritto entro 90 giorni.
Può esser anche avviato d’ufficio nei casi in cui il Comitato abbia già notizia della questione.
Gli interessati al procedimento disciplinare devono esser avvisati per iscritto ed invitati a presentare memorie scritte e documenti e ad esser ascoltati.
Sono sottoposti a procedimento disciplinare i soci quando violino o agiscano contro disposizioni e finalità statutarie o contro, salvo il diritto al dissenso, le deliberazioni che regolamentino la vita sociale; quando si rendano morosi o non adempiano al pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo; quando rechino danni morali o materiali all'associazione, nonché alla reputazione, alla persona e al patrimonio dei suoi soci.
La sanzione espulsiva può esser adottata nei casi di: gravi e reiterate violazioni di norme statutarie; gravi danni, materiali e non, provocati all’immagine o al patrimonio dell’Associazione o dei suoi organi, nonché provocati alla reputazione, alla persona, al patrimonio anche di uno solo dei suoi soci.
Sui provvedimenti di espulsione, in caso di ricorso presentato entro 30 giorni dalla comunicazione avvenuta per iscritto, decide in via definitiva l'Assemblea.
Il Comitato dei Garanti, in caso di rinvio a giudizio di un socio in un procedimento penale per un fatto che costituisce, anche in astratto, violazione dei principi e delle finalità del presente Statuto, dispone la sospensione della adesione e degli eventuali incarichi sociali ricoperti, sino alla conclusione del procedimento stesso.
Il Comitato dei Garanti si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato e presieduto dal membro più anziano.
Esso esamina il bilancio consuntivo presentato dal Tesoriere e la relativa documentazione ed esprime parere scritto.

Articolo 14 - Il Tesoriere.
Il Tesoriere viene nominato dall’Assemblea e dura in carica due anni.
Il Tesoriere ha ogni potere per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione, ne è il rappresentante legale e la rappresenta altresì di fronte ai terzi ed in giudizio.
Ha inoltre le seguenti responsabilità esclusive: riscossione delle quote sociali e dei contributi pubblici e privati all'associazione; gestione delle spese; comunicazione di ogni forma di pubblicità ai sensi di legge relativa ai contributi ricevuti; tenuta dei libri e delle scritture contabili; svolgimento di ogni altro adempimento di natura amministrativa e fiscale.
Il Tesoriere: 1) procede – su autorizzazione specifica del Consiglio Direttivo – ad acquistare ed alienare beni immobili e beni mobili anche registrati, richiedere finanziamenti, fidi e mutui, prestare garanzie anche reali; 2) per le operazioni di ordinaria amministrazione, previo consenso del Presidente, può aprire e chiudere conti correnti bancari o postali, compiere le operazioni bancarie relative ai contratti di conto corrente e libretti, emettere e riscuotere assegni, agire sui conti correnti nei limiti dei fidi concessi, rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti.
Il Tesoriere relaziona periodicamente al Consiglio Direttivo circa l'andamento dei conti e presenta annualmente all'Assemblea il bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione.

Articolo 15 - Cessazione dell’adesione
I soci singoli cessano di appartenere all’associazione: per decesso; per dimissioni scritte che hanno effetto immediato, fatto salvo il pagamento della quota sociale in corso; per esclusione, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto, di morosità, di incompatibilità con la natura e gli scopi dell’associazione o di indegnità.

Articolo 16 - Patrimonio dell'associazione
Il patrimonio sociale è indivisibile.
In nessun caso sono ripetibili le quote sociali.
Esso è impiegato per il raggiungimento delle finalità sociali ed è costituito da: beni mobili dell'associazione; somme versate per la tessera e per le quote sociali; fondo di riserva finalizzato alla copertura dei costi delle strutture e dei servizi relativi; da quanto altro perviene all'associazione per giusto e legittimo titolo, purchè non in contrasto con la sua autonomia; dagli acquisti con tali beni effettuati e dal loro eventuale reddito.
L'Assemblea regolamenta l'uso di locali, strutture e beni dell'associazione.
E' esclusa la responsabilità personale dei soci per costi suppletivi a copertura di eventuali passivi.
L'associazione risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte soltanto sulla base del patrimonio sociale e delle deliberazioni adottate dagli organi statutariamente competenti.

Articolo 17 - Bilancio
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
Il bilancio consuntivo - redatto in base ai principi di veridicità, trasparenza, chiarezza, certezza - è approvato entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio ed è consultabile pubblicamente.

Articolo 18 - Modifiche Statutarie
Le modifiche al presente Statuto sono discusse e deliberate dall’assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico e dettagliato ordine del giorno da far pervenire ai soci almeno 30 giorni prima della seduta.
In prima convocazione la deliberazione è valida se ottiene il voto di almeno il 60% dei soci presenti.
In seconda convocazione la deliberazione è valida se ottiene il voto di almeno il 70% dei soci presenti alla seduta di seconda convocazione.

Articolo 19 - Scioglimento
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci.
Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è destinato, su indicazione del Consiglio Direttivo, ad associazioni comunque non a fini di lucro, che perseguono analoghi scopi di cui all'art. 5.

Articolo 20 - Disposizione finale
Per quanto non compreso nel presente statuto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia se non può decidere l'Assemblea dell'Associazione.

Nota
Sono parte integrante del presente Statuto l’Atto costitutivo e la Carta di Intenti

Modulo di iscrizione - scarica e invia


Modulo per la domanda di iscrizione all’Associazione
Per la Sinistra della Tuscia
(sede in Via Cardinal La Fontaine n.87 - Viterbo )

Nome ………………………………………………
Cognome …………………………………………..
Data di nascita ……./………./……………….
Luogo di nascita ………….........………..……(prov…….)
Residenza ……………………………………………………………(prov. .....)
Indirizzo di posta elettronica …………………...........………………………….
Telefono: fisso .………………………… cell.……………………………...
Professione ……………………………..………………...………………….
Titolo di studio …………………………………………………...………….
Luogo di lavoro o di studio ……………………………………………………………
Quota adesione (quota sociale annuale 10 euro) …………………………..
Aree tematiche e di iniziativa preferite (lavoro, ambiente e territorio, solidarietà, saperi, sanità, etc.)
……………………………………………………………..………………………
Disponibilità ...................................................................................

La/Il sottoscritta/o dichiara di prestare consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs n.196 dle 30.06.03 “Codice in materia di protezione dei dati personali ” e dichiara di aver ricevuto l’informativa prevista dall’articolo 13 del medesimo D.Lgs. 196/03.

Firma __________________________


D.lgs n.196 dle 30.06.03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Art. 13. Informativa. 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;e) i diritti di cui all'articolo 7;f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico (1).4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile (2).
Art. 26. Garanzie per i dati sensibili.
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.3. Il comma 1 non si applica al trattamento:a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111.5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.